Sez. L - , Ordinanza n. 6161 del 14/03/2018 (Rv. 647530 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Indennità di mobilità - Contribuzione figurativa - Criteri di calcolo - Retribuzione utile ai fini del trattamento di integrazione salariale - Nozione - Retribuzione ordinaria maggiorata degli elementi continuativi - Retribuzione percepita - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)