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Sez. L, Ordinanza n. 27577 del 16/10/2025 (Rv. 676762-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Indennità di mobilità - Contribuzione figurativa - Criteri di calcolo - Retribuzione utile ai fini del trattamento di integrazione salariale - Nozione - Retribuzione ordinaria maggiorata degli elementi continuativi - Retribuzione percepita - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676762-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale

ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981.

Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)