Sez. 6, Sentenza n. 10851 del 07/07/1982 Ud. (dep. 15/11/1982) Rv. 156136 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - NECESSITÀ DI CONFUTAZIONE DI TUTTI I RILIEVI MOSSI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - ESAME DEGLI ELEMENTI DECISIVI - SUFFICIENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - NECESSITÀ DI CONFUTAZIONE DI TUTTI I RILIEVI MOSSI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - ESAME DEGLI ELEMENTI DECISIVI - SUFFICIENZA.*
L'Obbligo della motivazione è adempiuto, allorché il giudice dell'appello, pur senza diffondersi sulla confutazione di tutte le argomentazioni e dei rilievi già compiutamente esaminati in primo grado, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di avere tenuto conto dell'iter logico della prima sentenza e delle risultanze prevalenti e decisive acquisite al processo. (Conf mass n 153798, ed ivi citate; (Conf mass n 153155, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)