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Sez. 3, Sentenza n. 1824 del 23/05/1969 (Rv. 340927 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - SCRITTURE CONTESTUALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340927-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - SCRITTURE CONTESTUALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi in cui la Forma scritta sia richiesta 'ad substantiam', gli elementi essenziali del negozio possono risultare anche da scritti non contestuali. A tali effetti, pero, non e sufficiente una qualsiasi separata dichiarazione scritta proveniente dal contraente, ma occorre, volta per volta, accertare se la parte che rese tale dichiarazione intese esprimere, sia pure per implicito, il proprio 'animus obligandì, ovvero se essa intese solamente riconoscere il fatto storico pregresso della conclusione del contratto, avvenuta con modalita diverse dalla scrittura. (Conf. 1299-65 V. 2874-68, massima n.335579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)