Sez. 3, Sentenza n. 1430 del 30/11/1970 Ud. (dep. 09/02/1971) Rv. 116663 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IDROCARBURI - OLII MINERALI - PREVENZIONE E REPRESSIONE NELLE FRODI - DEPOSITI O STAZIONI DI DISTRIBUZIONE DI OLII MINERALI, CARBURANTI COMBUSTIBILI O LUBRIFICANTI - OBBLIGO DELLA DENUNZIA PER L'ESERCIZIO - ESERCIZIO DI UN DEPOSITO - NOZIONE - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'UFFICIO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO - RIFERIBILITA ALLA QUANTITA GLOBALE DEL PRODOTTO PETROLIFERO NELLA DISPONIBILITA DELL'UTENTE NON PER USO DI RISCALDAMENTO.*
FINANZE E TRIBUTI - IDROCARBURI - OLII MINERALI - PREVENZIONE E REPRESSIONE NELLE FRODI - DEPOSITI O STAZIONI DI DISTRIBUZIONE DI OLII MINERALI, CARBURANTI COMBUSTIBILI O LUBRIFICANTI - OBBLIGO DELLA DENUNZIA PER L'ESERCIZIO - ESERCIZIO DI UN DEPOSITO - NOZIONE - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'UFFICIO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO - RIFERIBILITA ALLA QUANTITA GLOBALE DEL PRODOTTO PETROLIFERO NELLA DISPONIBILITA DELL'UTENTE NON PER USO DI RISCALDAMENTO.*
Il DL 5 maggio 1957, n 271, ispirato alla 'prevenzione e alla repressione delle frodi nel settore degli oli mineralì, impone l'Obbligo della denuncia a tutti coloro che, con determinate modalita di Esercizio e per determinati Usi, intendano avere a disposizione, mediante l'Esercizio di depositi o di stazioni di distribuzione, in via continuativa, una determinata quantita di oli minerali, o carburanti combustibili o lubrificanti. Pertanto, la nozione di 'Esercizio di un depositò ai fini voluti dal DL n 271 del 1957 va intesa, non tanto in senso statico di raccolta di prodotti petroliferi, ma in senso dinamico e funzionale, come espressione, cioe, di disponibilita di merce, di introduzione e di utilizzazione da parte di chiunque si trovi ad esercitare, nei modi prescritti, una delle attivita contemplate dalla legge. I serbatoi, gli apparecchi di distribuzione e i vari contenitori previsti dalla legge, e distinti secondo la loro capacita, debbono, quindi, essere considerati strumenti per il controllo da parte degli organi tecnici, mentre oggetto primario dell'accertamento e la quantita 'globalè nella disponibilita dell'utente. Conseguentemente, qualora un utente eserciti, non per uso di riscaldamento, un deposito costituito da piu serbatoi della capacita, ognuno di metri cubi dieci (della capacita globale, quindi, superiore a tale quantita) deve farne denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e deve essere munito del prescritto registro di carico e scarico, ancorche ciascuno dei serbatoi sia collegato a un proprio apparecchio di distribuzione.*
Riferimenti normativi: Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 05/05/1957 num. 271 art. 3, Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)