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Sez. 3, Sentenza n. 3563 del 16/12/1981 Ud. (dep. 01/04/1982) Rv. 153042 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DELL'ESERCIZIO DI UN DEPOSITO - ESERCIZIO DEL DEPOSITO - NOZIONE - IPOTESI VARIE.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153042-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DELL'ESERCIZIO DI UN DEPOSITO - ESERCIZIO DEL DEPOSITO - NOZIONE - IPOTESI VARIE.*

L'Esercizio di un deposito di oli minerali, ai fini dell'applicabilità degli artt. 1 e 13 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, va inteso come potere di disposizione sulla merce e come capacità di collocamento di essa da parte dell'imprenditore. Pertanto, l'Obbligo di denuncia all'U.T.I.F. Per l'Esercizio di un deposito di oli minerali o combustibili o lubrificanti è relativo sia al prodotto immesso nel magazzino o luogo di raccolta che a quello acquistato dall'esercente il deposito e suscettibile di essere introdotto nel deposito medesimo oppure di essere venduto "medio tempore". (V mass n 116663; (V mass n 115564; (V mass n 106065; (Conf mass n 133115).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 3, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)