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Sez. 1, Sentenza n. 1128 del 22/02/1979 (Rv. 397334 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - DOMANDA DI SEPARAZIONE PER COLPA - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA - RICHIESTA DELLA PARTE PER L'ACCERTAMENTO DELL'ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFORMULAZIONE DELLA PREDETTA DOMANDA - POTERE DEL PROCURATORE AD LITEM - CARATTERE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397334-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - DOMANDA DI SEPARAZIONE PER COLPA - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA - RICHIESTA DELLA PARTE PER L'ACCERTAMENTO DELL'ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFORMULAZIONE DELLA PREDETTA DOMANDA - POTERE DEL PROCURATORE AD LITEM - CARATTERE ORDINARIO.*

La richiesta della parte, condizione prevista dal nuovo testo dell'art 151 cod civ, perche il giudice dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione personale, deve ritenersi soddisfatta con la precedente domanda intesa ad ottenere pronuncia di separazione per colpa dell'altro coniuge, reinterpretata dal giudice nell'ambito della nuova disciplina, e non deve, pertanto, essere riformulata dalla parte personalmente ma rientra nei poteri ordinari del procuratore ad litem.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)