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Sez. 2, Sentenza n. 2985 del 07/05/1981 (Rv. 413533 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA PRONUNCIA AD OPERA DEL TERZO - LIMITI - MANCATA IMPUGNAZIONE - EFFETTI - GIUDICATO - INOPPONIBILITA AL TERZO - MANCATA PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413533-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA PRONUNCIA AD OPERA DEL TERZO - LIMITI - MANCATA IMPUGNAZIONE - EFFETTI - GIUDICATO - INOPPONIBILITA AL TERZO - MANCATA PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO - IRRILEVANZA.*

Il soggetto di cui sia stata esclusa l'ammissibilita dello intervento in un determinato giudizio puo, in quanto parte in senso meramente formale, impugnare la sentenza limitatamente alla declaratoria dell'inammissibilita del suo intervento, sicche, ove egli non proponga tale impugnazione, resta definitivamente accertato il difetto della sua qualita di parte in senso sostanziale, con la ulteriore conseguenza che a tale soggetto non e opponibile il giudicato formatosi in quel giudizio senza che rilevi la mancata proposizione da parte sua dell'opposizione di cui al primo comma dell'art 404 cod proc civ. (V 1592/79, mass n 397334; (V 3784/74, mass n 372293).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)