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Sez. L, Sentenza n. 3666 del 27/05/1983 (Rv. 428561 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA VISITA MEDICO LEGALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428561-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA VISITA MEDICO LEGALE - ESCLUSIONE.*

La data della decorrenza della pensione d'Invalidità deve essere individuata con riferimento al momento in cui il complesso invalidante abbia effettivamente raggiunto la misura richiesta dalla legge, con la conseguenza che detto momento solo in casi del tutto eccezionali può coincidere con quello della visita medico-legale compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, la quale è atto necessariamente successivo all'effettiva insorgenza dello stesso complesso invalidante, che integra il rischio assicurativo. (Conf 2260/80, mass n 405932 nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)