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Sez. 5, Sentenza n. 7451 del 14/05/2003 (Rv. 563056 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Decisione della causa nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ. - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563056-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353, alla stregua del quale la Corte di cassazione (quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto) decide la causa nel merito, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, non è sufficiente che gli elementi fattuali occorrenti per ricostruire la vicenda in questione siano stati acquisiti al processo nei gradi precedenti, dovendo l'indagine diretta a stabilire la (eventuale) non necessità di ulteriori accertamenti di fatto essere compiuta unicamente sul provvedimento impugnato, nel senso che da questo deve emergere la sufficienza degli accertamenti effettuati per poter decidere la causa nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)