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Sez. L, Sentenza n. 1526 del 19/02/1997 (Rv. 502544 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Decisione della causa nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ. - Ratio della norma - Carattere eccezionale della stessa - Esclusione - Accertamenti in astratto necessari in relazione all'oggetto della domanda - Impossibilità nel giudizio di rinvio per preclusioni o decadenze - Rigetto della domanda per difetto di prova da parte della Cassazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla mancata allegazione in una causa previdenziale di fatti rilevanti per l'accertamento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502544-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE

La norma, di cui al nuovo testo dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. - secondo cui la Corte di Cassazione decide la causa nel merito a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nell'ipotesi che "non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto" (cosiddetta cassazione sostitutiva) - tenuta presente la "ratio" che la ispira di ridurre i tempi del processo, evitando una fase che senza ragione potrebbe rallentarlo notevolmente, e il suo carattere non eccezionale, può trovare applicazione anche nel caso in cui gli accertamenti di fatto in astratto necessari in relazione alla domanda oggetto del giudizio non siano concretamente possibili nel giudizio di rinvio per effetto di preclusioni o decadenze rilevabili d'ufficio, e non superabili per effetto di comportamenti processuali delle parti, e quindi sia in realtà predeterminato dalla pronuncia della Cassazione il rigetto della domanda per difetto di prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha esaminato nel merito, rigettandola, la domanda dell'I.N.P.S. di pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, basata sulla deduzione del carattere subordinato di un rapporto di lavoro, non accompagnata dalla allegazione, e richiesta di prova di circostanze effettivamente rilevanti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)