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Sez. L, Sentenza n. 2185 del 23/02/1993 (Rv. 481045 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Indebita ricezione di compensi da parte di un medico convenzionato - Principio generale dell'irripetibilità - Applicabilità - Condizione.
Stato
decisa il 1993-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481045-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

Anche per i compensi indebitamente percepiti dal medico convenzionato con unità sanitaria locale trova applicazione il principio generale dell'irripetibilità delle somme erogate, ove la ripetizione sia idonea a compromettere in modo irreparabile le esigenze di vita del sanitario (esigenze da valutare tenendo conto, oltre che del trattamento economico complessivo erogato dall'ente pubblico, degli ulteriori redditi eventualmente derivanti dall'esercizio dell'attività professionale) e sia accertata - all'esito positivo dell'indagine su tale presupposto - la buona fede dell'"accipiens".

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 526 CORTE COST., DPR 16/10/1984 num. 882 art. 18, DPR 08/06/1987 num. 289 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)