Sez. L, Sentenza n. 7181 del 24/06/1995 (Rv. 493085 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA | Principio di irripetibilità delle somme ricevute dalla P.A. in buona fede - Applicabilità - Esclusione - Ripetizione ex art. 2033 cod. civ. - Esperibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA
Nel rapporto privatistico seppure di parasubordinazione tra U.S.L. e medico di guardia non vige la regola di carattere eccezionale enunciata dalla giurisprudenza amministrativa per il rapporto di pubblico impiego, di irripetibilità delle somme corrisposte dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti e da costoro percepite in buona fede e destinata al soddisfacimento delle loro normali necessità di vita, sebbene la norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)