diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13724 del 07/12/1999 (Rv. 531934 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Pronuncia d'ufficio, secondo il criterio della soccombenza - Limiti - Potere del giudice di secondo grado di riesaminare la regolamentazione del giudice di primo grado - Configurabilità - Criterio - Esito finale del giudizio.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531934-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente anche di ufficio, e pur in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima. Pertanto il giudice di appello, se accoglie il gravame, può procedere d'ufficio al riesame della statuizione del giudice di primo grado sulle spese, e ciò in base al principio secondo il quale la relativa regolamentazione dipende dall'esito finale del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)