Sez. 1, Sentenza n. 22106 del 22/10/2007 (Rv. 599714 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | - Pronuncia d'ufficio, secondo il criterio della soccombenza - Ammissibilità - Richiesta di compensazione proveniente dalla parte vittoriosa - Condanna della parte soccombente alle spese di lite - Violazione del divieto di ultrapetizione - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)