Sez. L, Sentenza n. 2982 del 22/05/1979 (Rv. 399314 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - SCATTI DI ANZIANITA - NATURA - FUNZIONE - RATIO - ELIMINAZIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA CONSEGUITI, PER EFFETTO DEL RIASSORBIMENTO CON I SOLI PASSAGGI DI LIVELLO RETRIBUTIVO NELL'AMBITO DELLA STESSA QUALIFICA - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - SCATTI DI ANZIANITA - NATURA - FUNZIONE - RATIO - ELIMINAZIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA CONSEGUITI, PER EFFETTO DEL RIASSORBIMENTO CON I SOLI PASSAGGI DI LIVELLO RETRIBUTIVO NELL'AMBITO DELLA STESSA QUALIFICA - ILLEGITTIMITA.*
Gli aumenti periodici della retribuzione (cosiddetti scatti di anzianita) costituiscono un istituto generalizzato tanto nell'impiego pubblico quanto in quello privato e mirano a fare della retribuzione una grandezza variabile verso l'altro col semplice decorso del tempo ed indipendentemente da eventuali meriti specifici del lavoratore e la ratio di tali scatti va individuata nel miglioramento di rendimento che di norma consegue al protrarsi nel tempo della attivita lavorativa e nella piu qualificata prestazione di lavoro che normalmente viene resa col perdurare del tempo. Pertanto, il principio di cui all'art 36 cost, della corrispondenza della retribuzione alla qualita del lavoro prestato, esclude che gli aumenti conseguiti per anzianita possano essere eliminati e quindi che gli aumenti periodici di anzianita vengano continuamente riassorbiti con i soli passaggi di livello retributivo nell'ambito della stessa qualifica.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)