Sez. 2, Sentenza n. 5839 del 01/07/1997 (Rv. 505584 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE | Struttura in alluminio stabilmente infissa su terrazzo di proprietà esclusiva - Inclusione - Ritenuta quale pertinenza dell'appartamento, da parte del giudice penale - Irrilevanza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE
Costituisce sopraelevazione, ai sensi dell' art. 1127 cod.civ., l' occupazione dell' area comune sovrastante l' ultimo piano, sia con un altro piano, sia con una nuova fabbrica, che può consistere anche in materiale diverso da cemento o laterizi, purché sia stabile e compatta - come nel caso di struttura in alluminio, immobilizzata solidamente su un terrazzo di copertura, di proprietà esclusiva - mentre è irrilevante che possa esser stata considerata dal giudice penale, per escludere il reato previsto dall' art. 17, lett. b) della legge 10 gennaio 1977 n. 28, pertinenza dell' appartamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1127, Legge 10/01/1977 num. 28 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)