Sez. 2, Sentenza n. 4258 del 24/02/2006 (Rv. 587177 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE | Ultimo piano appartenente "pro diviso" a più proprietari - Diritto di sopraelevazione - Soggetti titolari - Comproprietari - Limiti - Individuazione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE
La facoltà di sopraelevare, concessa dall'art. 1127, primo comma, cod. civ., al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, deve ritenersi spettante, ove tale piano appartenga "pro diviso" a più proprietari, a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione e nel rispetto dei limiti di cui al secondo e al terzo comma dello stesso art. 1127 cod. civ. .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)