Sez. 3, Sentenza n. 74 del 12/01/1972 (Rv. 355772 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - PARTI COMUNI - MODIFICAZIONE - DANNI A TERZI - AZIONE DI RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - PARTI COMUNI - MODIFICAZIONE - DANNI A TERZI - AZIONE DI RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.*
A norma dell'art 1131 cod civ, l'amministratore puo essere convenuto in giudizio in rappresentanza dei condomini per qualunque Azione, di carattere reale o meno, concernenti le parti comuni di un edificio condominiale e, quindi, anche per un'Azione di risarcimento, in Forma specifica o di equivalente pecuniario, traente titolo da asserite modificazioni delle predette parti comuni dell'edificio stesso, quali fondazioni, muri perimetrali e loro pertinenze. (V 2780'70, mass n 349267; 533'69, mass n 338678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)