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Sez. 2, Sentenza n. 533 del 15/02/1969 (Rv. 338678 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - TERRAZZA DI COPERTURA DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - LIMITI - AZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'APPARTAMENTO SOTTOSTANTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA DALLA TERRAZZA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI E DEL PROPRIETARIO ESCLUSIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338678-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - TERRAZZA DI COPERTURA DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - LIMITI - AZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'APPARTAMENTO SOTTOSTANTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA DALLA TERRAZZA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI E DEL PROPRIETARIO ESCLUSIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Poiche la terrazza di un edificio in condominio, che sia di proprieta esclusiva di un condomino, serve da copertura all'edificio condominiale, il diritto di proprieta esclusiva viene ad essere limitato dal concorrente diritto degli altri condomini a che la terrazza adempia alla funzione di copertura. Pertanto, allorche il proprietario dell'appartamento sottostante alla terrazza chieda l'eliminazione delle cause di infiltrazione di acqua nel suo appartamento proveniente dalla terrazza, l'Azione relativa concerne una parte dell'edificio che e comune a tutti i condomini, e quindi legittimato passivo e l'amministratore, perche rappresentante ex lege di tutti i condomini. Ed appunto perche l'amministratore ha la rappresentanza legale di tutti i condomini, non e necessario proporre domanda anche nei confronti del proprietario esclusivo della terrazza o dei singoli proprietari degli appartamenti sottostanti. (V. 3007-67, massima n. 330720; 208-64; 2651-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)