Sez. 4, Sentenza n. 1987 del 09/11/1978 Ud. (dep. 24/02/1979) Rv. 141219 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - CONCESSIONE DI UN TERMINE A DIFESA - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONE.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - CONCESSIONE DI UN TERMINE A DIFESA - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONE.*
Il diritto alla concessione di un termine per preparare la difesa spetta al difensore soltanto quando il suo intervento si sia reso necessario nel corso del dibattimento e cioe quando non vi sia stata la sua assistenza sin dalla fase preliminare del dibattimento stesso. Ne deriva che il termine a difesa non deve obbligatoriamente essere concesso quando la nomina del difensore, di fiducia o di ufficio, abbia luogo prima che sia aperto il dibattimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 130 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)