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Sez. 4, Sentenza n. 1987 del 09/11/1978 Ud. (dep. 24/02/1979) Rv. 141219 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - CONCESSIONE DI UN TERMINE A DIFESA - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141219-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - CONCESSIONE DI UN TERMINE A DIFESA - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONE.*

Il diritto alla concessione di un termine per preparare la difesa spetta al difensore soltanto quando il suo intervento si sia reso necessario nel corso del dibattimento e cioe quando non vi sia stata la sua assistenza sin dalla fase preliminare del dibattimento stesso. Ne deriva che il termine a difesa non deve obbligatoriamente essere concesso quando la nomina del difensore, di fiducia o di ufficio, abbia luogo prima che sia aperto il dibattimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 130 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)