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Sez. 1 - , Sentenza n. 13679 del 30/05/2018 (Rv. 649162 - 01)

CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE | Verbali ispettivi della Banca d’Italia - Fede privilegiata - Limiti - Circostanze diverse da quelle avvenute in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiute - Valutazione del materiale probatorio da parte del giudice - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649162-01

CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE

Gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia fanno piena prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 54, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 10, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)