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Sez. 3, Ordinanza n. 1483 del 22/01/2026 (Rv. 677733-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Concordato minore - Crediti inseriti nel piano omologato - Azione ordinaria di accertamento giudiziale - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677733-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

Nel concordato minore, nel quale è previsto unicamente il divieto di iniziative esecutive o cautelari dei singoli creditori, ma non la regola del concorso formale che, invece, connota ex art. 151, comma 2, CCII, la liquidazione giudiziale, i crediti, pur inseriti in un piano omologato, possono essere oggetto di un accertamento giudiziale condotto nei confronti del debitore con le ordinarie azioni e nelle sedi ordinariamente competenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il sopravvenuto provvedimento di omologazione determinasse la cessazione della materia del contendere in sede di regolamento di competenza, permanendo l'interesse delle parti alla decisione sulla esistenza e sull'entità del credito fatto valere in via monitoria e, dunque, all'individuazione del giudice competente sulla relativa controversia).

CCII [ rnc : art = 0080 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0151 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], Legge del 2012 num. 3 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., CCII [ rnc : art = 0078 00, com = 0002, gen = LS, ln = D, sp = CCII]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)