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Sez. 1 - , Sentenza n. 12965 del 24/05/2018 (Rv. 648568 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Accordo di ristrutturazione dei debiti - Natura - Procedura concorsuale - Conseguenze - Crediti contestati - Sindacato del giudice dell’omologa - Limiti.
Stato
decisa il 2018-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648568-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, sicchè in sede di omologa dell'accordo non può determinarsi alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti contestati, i quali andranno accertati nelle forme contenziose ordinarie, restando al giudice dell'omologa soltanto il compito di verificare la non arbitrarietà della contestazione sollevata, al fine di ricomprendere il credito nella procedura e di valutare l'eventuale manifesta inidoneità del piano a soddisfarlo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)