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Sez. 3, Sentenza n. 11454 del 23/07/2003 (Rv. 565375 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Riconoscimento della utilità della prestazione - Valutazione di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565375-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

In tema di azione di arricchimento senza giusta causa proposta contro la Pubblica Amministrazione, il riconoscimento espresso o tacito da parte di questa dell'utilità della prestazione costituisce oggetto di una valutazione di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)