Sez. 3, Sentenza n. 11454 del 23/07/2003 (Rv. 565375 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Riconoscimento della utilità della prestazione - Valutazione di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
In tema di azione di arricchimento senza giusta causa proposta contro la Pubblica Amministrazione, il riconoscimento espresso o tacito da parte di questa dell'utilità della prestazione costituisce oggetto di una valutazione di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)