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Sez. 3, Sentenza n. 6201 del 29/03/2004 (Rv. 571615 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE | L.R. n. 63 del 1977, L.R. n. 35 del 1979, L.R. n. 53 del 1984 - Finalità - Portata - Incarichi professionali affidati a terzi - Modalità - Conseguenze - Compenso - Contratto con la P.A. - Contratto nullo per mancanza dei requisiti di forma - Rilevanza - Disparità di trattamento rispetto a professionista legato da contratto valido - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571615-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE

Il coacervo di interventi legislativi (in particolare, artt. 41 ss L.R. n. 63 del 1977, L.R. n. 35 del 1979, L.R. n. 53 del 1984) ed amministrativi posti in essere nell'ambito degli interventi programmati ai sensi della L. n. 546 del 1977 per la ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 trova ragione nell'esigenza di stabilire un tetto di spesa per quanto realizzato al di fuori dello schema operativo bipolare Comune - Segretariato Straordinario, siano formalmente legittimi o meno gli incarichi affidati ai privati, non essendo al riguardo ammissibile dare ingresso ad una disparità di trattamento tra colui che abbia stipulato una legittima e rituale convenzione con la P.A. (rispetto alla quale sia successivamente intervenuto un atto di normazione secondaria imponente un limite di spesa) e chi abbia invece operato in base ad atti nulli per vizi di forma, tale soluzione contrastando con criteri ermeneutici generali come quelli in tema di analogia, con la conseguenza che un compenso liquidato a titolo di riconoscimento di debito in relazione ad un'obbligazione contrattuale non potrebbe risultare comunque inferiore all'ammontare di un indennizzo che, in relazione a fattispecie contrattuale analoga ma carente di un requisito essenziale di validità, andrebbe commisurato a parametri del tutto diversi (quali il mancato guadagno e l'effettività della perdita economica subita), senza che ciò trovi peraltro giustificazione, attesa la natura residuale della disciplina ex art. 2041 cod. civ. e la rinvenibilità, nel sistema, di una disciplina nel caso applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 546 art. 14, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 23/12/1977 num. 63 art. 41, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 04/07/1979 num. 35, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 18/12/1984 num. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)