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Sez. L, Sentenza n. 5233 del 24/09/1988 (Rv. 459927 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE DOMENICALE SVOLTA DOPO SEI GIORNI ININTERROTTI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459927-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE DOMENICALE SVOLTA DOPO SEI GIORNI ININTERROTTI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

In tema di lavoro marittimo, nessuna maggiorazione retributiva è dovuta per la prestazione domenicale svolta dopo sei giorni ininterrotti di attività lavorativa, ove nel trattamento complessivo riservato al lavoratore sia individuabile - secondo l'accertamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato - una Forma di retribuzione volta a compensare specificamente anche la penosità del lavoro domenicale. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che la predetta prestazione lavorativa fosse adeguatamente compensata dal complessivo trattamento convenzionale, costituito da riposi compensativi a terra - retribuiti con un ventiseiesimo, anziché con un trentesimo, della retribuzione mensile - per ogni sabato e domenica lavorati a bordo e dall'indennità di navigazione). (V 7242/87, mass n 455354; (V 7233/87, mass n 455349).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 19/12/1979 num. 649

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)