diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1984, causa 17/83

Decisione
decisa il 1984-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:1984:267

Epigrafe

Nella causa 17/83, Angel Angelidis, dipendente delle Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con ľavv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, assistito dalľavv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento del rifiuto della Commissione di far beneficiare il ricorrente di un abbuono d'anzianità di due scatti nel suo grado, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
Il 12 gennaio 1970, il sig. Angel Angelidis, cittadino greco, conseguiva, presso la scuola superiore di agraria di Atene, il diploma di agronomo, poi, l'8 giugno 1974, la laurea in agronomia presso la scuola tecnica superiore d'ingegneria agraria di Madrid e, il 12 giugno 1975, il diploma di docteur d'État in scienze economiche dell'università di Montpellier I.
paragrafo 2
Dopo aver svolto, dal 1970 in poi, compiti di consigliere presso alcune imprese agricole, presso il centro di pianificazione e di ricerca economica di Atene ed il ministero greco del coordinamento, l'Angelidis partecipava ai negoziati di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità in qualità di consigliere presso il ministero greco del coordinamento; nel febbraio 1979 veniva nominato capo della divisione «agricoltura» presso tale ministero.
paragrafo 3
A seguito di un concorso riservato ai cittadini greci, l'Angelidis veniva assunto dalla Commissione delle Comunità europee, con contratto dell'11 luglio 1979, a decorrere dal 19 luglio, quale agente temporaneo per espletare le funzioni di traduttore presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione; egli veniva inquadrato nel grado LA 7, 3° scatto.
paragrafo 4
Il 1o settembre 1979, l'Angelidis veniva trasferito alla direzione generale agricoltura della Commissione e assegnato alla direzione questioni internazionali.
paragrafo 5
Con contratto dell'11 agosto 1980, l'Angelidis veniva assunto dalla Commissione, con decorrenza retroattiva dal 1o gennaio, quale agente temporaneo, per espletare le funzioni di amministratore presso la direzione generale agricoltura, direzione legislazioni agricole, divisione questioni comuni a più prodotti e condizioni di concorrenza; egli veniva inquadrato nel grado A 7, 3° scatto.
paragrafo 6
Vincitore di un concorso diretto all'assunzione di amministratori principali di cittadinanza greca, l'Angelidis veniva nominato dipendente in prova, con decisione della Commissione 4 maggio 1982, a decorrere dal Io aprile precedente; egli veniva assegnato al posto da lui occupato presso la direzione generale agricoltura e inquadrato nel grado A 5, Io scatto.
paragrafo 7
Con lettera 14 giugno 1982, registrata presso il segretariato generale della Commissione il 5 luglio, l'Angelidis presentava, in forza dell'art. 90, n. 2, dello statuto, un reclamo diretto ad ottenere un abbuono di anzianità di 48 mesi, ossia due ulteriori scatti, così da essere inquadrato nel grado A 5, 3° scatto. Tale abbuono d'anzianità di scatto gli spetterebbe, in applicazione dell'art. 32, 2° comma, dello statuto, in considerazione di un'esperienza professionale di dodici anni.
paragrafo 8
Il reclamo dell'Angelidis non ha formato oggetto di risposta esplicita da parte della Commissione.
paragrafo 9
Con decisione 14 dicembre 1982, decorrente dal 1o gennaio 1983, l'Angelidis veniva nominato in ruolo nel posto da lui coperto senza modifica del suo inquadramento.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il 1° febbraio 1983, l'Angelidis ha proposto il presente ricorso contro la decisione implicita di rigetto del suo reclamo ritenuta risultante, alla data del 5 novembre 1982, dal silenzio della Commissione.
paragrafo 2
Nel ricorso, il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 3
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; di conseguenza, a) annullare la decisione di attribuzione dello scatto contenuta nel suo atto di nomina, in data 4 maggio 1982 e con decorrenza 1o aprile 1982, a dipendente in prova e, conseguentemente, nell'atto, in data 14 dicembre 1982, di nomina in ruolo, con decorrenza 1o gennaio 1983, nel posto da lui occupato; b) dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato, nei provvedimenti suddetti, nel grado A 5, 3° scatto; e) annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo presentato al riguardo il 5 luglio 1982; d) condannare la Commissione a regolarizzare in conformità la situazione del ricorrente, in particolare dal punto di vista retributivo; condannare la Commissione alle spese.
paragrafo 4
La Commissione, nel controricorso, conclude che la Corte voglia:
paragrafo 5
respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese.
paragrafo 6
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 7
La Corte (seconda sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di incaricare il giudice relatore di incontrare i rappresentanti delle parti al fine di tentare con loro di pervenire ad una composizione della controversia.
paragrafo 8
La riunione del giudice relatore coi rappresentanti delle parti ha avuto luogo il 6 ottobre 1983; le parti hanno avuto occasione di esporvi il loro punto di vista, tenuto conto delle indicazioni fornite e dei quesiti posti dal giudice relatore.
paragrafo 9
A seguito di tale riunione, la Commissione ha riesaminato la situazione del ricorrente e ha informato la Corte, il 15 novembre 1983, di essere disposta, alla luce dei nuovi elementi ad essa comunicati dal rappresentante del ricorrente, a prendere in considerazione un'esperienza pertinente complessiva di nove anni e un mese, così che un'applicazione dell'art. 32 dello statuto comporterebbe il riconoscimento al ricorrente dello scatto 2 del grado A 5; tuttavia, la Commissione faceva rilevare che l'applicazione dell'art. 32 dello statuto al caso di specie non aveva, a suo parere, un solido fondamento giuridico e che essa avrebbe posto seri problemi pratici per quanto concerne l'inquadramento antecedente di parecchie centinaia di dipendenti.
paragrafo 10
A seguito della presa di posizione espressa dal ricorrente il 25 novembre 1983 sulla comunicazione della Commissione, quest'ultima, con lettera 19 dicembre 1983, ha reso noto alla Corte di non essere in grado di riconoscere un inquadramento del ricorrente nel grado A 5, 2° scatto, a conclusione della controversia, vertendo essenzialmente quest'ultima su una questione di diritto, ossia sull'interpretazione degli artt. 32 e 46 dello statuto e riguardando la stessa un numero assai rilevante di dipendenti.
paragrafo 11
Stando così le cose, la Corte (seconda sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 12
Le parti sono state invitate a tener conto, nelle loro difese, dei punti di diritto nel frattempo fissati dalla sentenza della Corte (seconda sezione) 1o dicembre 1983 (causa 190/82, Blomefield).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti nel corso della fase scritta del procedimento

paragrafo 1
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un solo mezzo, fondato sulla violazione dello statuto del personale (in particolare degli artt. 5, n. 3, 32, 2° comma, e 46), della decisione della Commissione 6 giugno 1973, «relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione» (in particolare dell'art. 5, n. 1, e della tabella allegata a tale decisione), nonché delle norme e dei principi generali di diritto, in particolare dei principi di uguaglianza, di oggettività, di giustizia distributiva e del principio «patere legem quam ipse fecisti». Da tali norme e principi risulta che il ricorrente, tenuto conto della sua specifica esperienza professionale di oltre dodici anni, avrebbe dovuto beneficiare, all'atto della sua nomina a dipendente statutario, di un abbuono d'anzianità di scatto di 48 mesi e, di conseguenza, essere inquadrato nel grado A 5, 3° scatto.
paragrafo 2
La Commissione fa valere che l'ex agente temporaneo nominato dipendente statutario non può invocare il beneficio dell'art. 32 dello statuto dovendosi applicare l'art. 46 di quest'ultimo; in ogni caso, il ricorrente non ha comprovato un'esperienza professionale pertinente e specifica atta a valergli l'abbuono di due scatti da lui preteso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti nel corso della fase scritta del procedimento › A — In ordine agli aspetti giuridici

paragrafo 1
Il ricorrente lamenta che la Commissione, all'atto della sua nomina come dipendente in prova e, di conseguenza, all'atto della sua nomina in ruolo, lo ha inquadrato nel grado A 5, I o scatto, senza alcun abbuono di anzianità di scatto, in violazione delle norme e dei principi che disciplinano la materia.
paragrafo 2
a) A norma dell'art. 32, 2° comma, dello statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina, onde tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono di anzianità di scatto nel grado in cui è assunto; tale abbuono non può superare 71 mesi nei gradi A1-A4, LA 3 e LA 4, e 48 mesi negli altri gradi. D'altro canto, l'art. 5, n. 1, della decisione della Commissione 6 giugno 1973, relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione, dispone che, per tener conto dell'esperienza professionale del candidato al di là di quella presa in considerazione ai fini della determinazione del grado di nomina, l'autorità che ha il potere di nomina concede un abbuono d'anzianità di scatto secondo una tabella allegata a tale decisione; da detta tabella risulta che un'esperienza professionale pertinente di almeno undici anni dà diritto, per il grado A 5, ad un abbuono di anziantià di scatto di 48 mesi, pari a due scatti. Il ricorrente ha comprovato l'esperienza professionale richiesta; tuttavia, nel suo caso, la Commissione ha ingiustamente rifiutato di applicare l'art. 32 dello statuto e le disposizioni in materia contenute nella decisione 6 giugno 1973. Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, l'art. 46 dello statuto non si applica alla fattispecie. b) L'art. 46 figura nel capitolo 3 del titolo III dello statuto: «rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione». Nello statuto sono contemplati due modi di provvedere alla copertura di un posto vacante: le promozioni e tutte le altre nomine; l'art. 46, data la sua stessa collocazione nello statuto, si applica solo in caso di promozione e non negli altri casi di nomina. Dal contenuto stesso dell'art. 46 si ricava che esso non può, senza discriminazione, applicarsi nell'ipotesi di nomina a seguito di concorso generale, dovendo quest'ultimo, per definizione, sfociare nella nomina, almeno in parte, di persone estranee alle istituzioni comunitarie. L'art. 46, secondo la giurisprudenza della Corte, si applica all'avanzamento periodico di stipendio all'atto delle promozioni. E pertanto manifestamente impossibile considerare come una promozione la nomina del ricorrente a dipendente in prova, tanto più che quest'ultima è intervenuta a seguito di concorso generale. c) L'atto di nomina del ricorrente a dipendente in prova si richiama espressamente all'art. 32 e non all'art. 46 dello statuto. d) Le norme invocate dalla Commissione a sostegno della sua tesi non sono assolutamente pertinenti. L'art. 15 del regime applicabile agli altri agenti e l'art. 9 della decisione 6 giugno 1973 riguardano gli agenti temporanei, e non i dipendenti statutari. L'art. 8 della decisione 6 giugno 1973 riguarda un'ipotesi ben specifica, quella della nomina a dipendente in prova di un agente temporaneo ad un posto della stessa carriera, con inquadramento nello stesso grado, a seguito di concorso interno; è del tutto artificioso e ingiustificato il fatto di dedurre da tale norma specifica un principio più generale, da applicare in particolare all'ipotesi di nomina dell'agente temporaneo a dipendente in prova in un posto di carriera superiore con inquadramento, per definizione, in un grado superiore, a seguito di concorso generale.. e) La pretesa lacuna dello statuto o della decisione 6 giugno 1973 si spiega col fatto che il problema dell'attribuzione dello scatto dell'ex agente temporaneo nominato, quale dipendente statutario, ad un posto di carriera superiore, va risolto in base alla chiara formulazione dell'art. 32 dello statuto e dell'art. 5, n. 1, della decisione 6 giugno 1973. f) L'argomento della Commissione fondato sul principio di uguaglianza si basa sul raffronto fra due situazioni del tutto diverse, che giustificano obiettivamente soluzioni diverse: non vi è alcuna relazione fra una procedura di assunzione per concorso generale e una procedura di promozione; non esiste promozione dal grado A 7 al grado A 5. Di fatto, la tesi della Commissione sfocia essa stessa in una effettiva discriminazione: essa si risolve in una differenziazione, in ordine all'attribuzione dello scatto, fra i vincitori di un concorso generale, inquadrandosi gli agenti temporanei in base all'art. 46 ed i candidati esterni alle Comunità in base all'art. 32 dello statuto; a esperienza professionale pertinente di pari durata, l'agente temporaneo sarebbe inquadrato nel grado A 5, 1° scatto, il candidato proveniente dall'esterno nel 3° scatto dello stesso grado. Nulla può giustificare una tale differenziazione.
paragrafo 3
La Commissione sostiene che la norma da applicare al caso del ricorrente è l'art. 46, e non l'art. 32 dello statuto.
paragrafo 4
a) A norma dell'art. 15 del regime applicabile agli altri agenti, l'inquadramento iniziale dell'agente temporaneo è determinato conformemente all'art. 32 dello statuto e, in caso di assegnazione ad un impiego corrispondente ad un grado superiore, il suo inquadramento è determinato secondo le disposizioni dell'art. 46 dello statuto. Così, solo l'inquadramento iniziale dell'agente temporaneo è determinato in conformità all'art. 32 dello statuto; se ne può dedurre, in forza del principio della continuità della carriera, che un inquadramento successivo, anche in qualità di dipendente di ruolo, non può più basarsi su tale art. 32. D'altro canto, l'art. 9 della decisione della Commissione 6 giugno 1973 dispone che la stessa si applica, «mutatis mutandis», all'assunzione degli agenti temporanei. b) Nessuna disposizione dello statuto o della decisione 6 giugno 1973 disciplina espressamente il problema dell'attribuzione dello scatto all'ex agente temporaneo che, titolare di un posto in una determinata carriera, venga nominato, quale dipendente statutario, ad un posto di carriera superiore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 8 della decisione 6 giugno 1973, l'agente temporaneo nominato dipendente in prova in un posto della stessa carriera con inquadramento nello stesso grado beneficia, alla data della sua nomina a dipendente in prova, dell'anzianità di scatto a decorrere dalla sua assunzione in qualità di agente temporaneo. Tale norma figura sotto il titolo generale «Agenti temporanei nominati funzionari»; il fatto che essa citi espressamente solo il caso dell'agente temporaneo nominato dipendente statutario in un posto della stessa carriera si spiega in quanto tale situazione costituisce il «plerumque fit». L'art. 8 della decisione 6 giugno 1973 rappresenta solo un'applicazione di un principio generale in forza del quale la nomina di un ex agente temporaneo a dipendente statutario non dà luogo ad una nuova procedura di attribuzione dello scatto. È così sancito il principio della continuità di carriera dal momento dell'assunzione in servizio dell'agente temporaneo presso la Commissione. Tenuto conto di tale principio, l'ex agente temporaneo nominato in seguito dipendente in prova non può rivendicare, a questo punto, il beneficio dell'art. 32 dello statuto. c) L'applicazione dell'art. 32 all'ex agente temporaneo comporterebbe conseguenze incompatibili col principio della parità di trattamento. In tale ipotesi e per il resto a parità di condizioni, l'ex agente temporaneo nominato dipendente in prova in un grado determinato beneficierebbe dell'attribuzione di uno scatto superiore rispetto al dipendente di ruolo promosso allo stesso grado dopo essere stato però assunto fin dall'inizio come dipendente statutario. Allo stesso modo, trattandosi di due dipendenti aventi, in ipotesi, un'esperienza professionale equivalente, non esiste alcun motivo obiettivo per far beneficiare uno di essi dell'attribuzione dello scatto maggiore solo perché è pervenuto ad un grado determinato tramite concorso generale, mentre il collega ha conseguito lo stesso grado a seguito di promozione. d) Il fatto che l'art. 46 dello statuto figuri sotto il titolo «capitolo 3 — rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione» non è affatto decisivo: in mancanza di norme che disciplinino specificamente il problema dell'attribuzione dello scatto all'ex agente temporaneo nominato quale dipendente statutario ad un posto di carriera superiore, va applicato per analogia l'art. 46 in base al principio della continuità di carriera. e) Non è neppure determinante la circostanza che l'atto di nomina del ricorrente a dipendente in prova richiama espressamente l'art. 32 dello statuto: tale atto è redatto su un modulo prestampato, utilizzato, nella maggior parte dei casi, all'atto dell'assunzione di dipendenti in prova non provenienti dalle Comunità.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti nel corso della fase scritta del procedimento › Β — Sugli elementi di fatto

paragrafo 1
Il ricorrente osserva che, secondo l'art. 2 e l'allegato II della decisione della Commissione 6 giugno 1973, l'esperienza professionale viene valutata in relazione al posto da coprire, prendendo in considerazione l'attività esercitata dal candidato prima della sua assunzione (esperienza professionale pertinente) ed essa viene calcolata a partire dal momento in cui è stato conseguito il primo diploma che consente di accedere, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, alla categoria nella quale il posto deve essere coperto.
paragrafo 2
Alla luce di tali disposizioni, il ricorrente ha provato di possedere, all'atto della sua assunzione come dipendente statutario, un'esperienza professionale pertinente di oltre dódici anni.
paragrafo 3
a) Egli ha svolto la professione di agronomo a partire dal 12 gennaio 1970, data di conseguimento del suo diploma di ingegnere agronomo: sino alla fine del 1975 esclusivamente nel settore privato, in qualità di consulente di imprese agricole, dalla fine del 1975 fino alla sua assunzione presso la Commissione, avvenuta il 19 luglio 1979, sia nel settore privato che nel settore pubblico; dal 1o settembre 1979 fino alla data della sua nomina a dipendente in prova, egli è stato agente temporaneo presso la direzione generale agricoltura. b) Il fatto che, dal 1970 alla fine del 1975, l'esperienza del ricorrente sia stata acquisita esclusivamente nel settore privato non significa affatto che, per tale periodo, essa non sia pertinente. E arbitrario limitare la durata dell'esperienza professionale pertinente del ricorrente al periodo di servizio prestato da questi nell'ambito della funzione pubblica greca, ossia a partire dall'ottobre 1975; il ricorrente è stato assunto in qualità di esperto presso il ministero greco del coordinamento proprio in base all'esperienza specifica già da lui acquisita nel settore privato, ottenendo poi una nomina presso tale ministero sulla base del complesso della sua esperienza professionale anteriore in materia di agronomia. L'esperienza professionale pertinente del ricorrente in materia di agronomia forma un tutto unico. e) La contestazione, da parte della Commissione, della pertinenza dell'esperienza professionale del ricorrente per il periodo 1970-fine 1975 è gratuita. A questo proposito, va ricordato in particolare che il bando del concorso a seguito del quale il ricorrente è stato nominato dipendente statutario richiedeva soltanto un'esperienza parzialmente pertinente quanto all'esperienza professionale post-universitaria. Gli argomenti della Commissione condurrebbero a «neutralizzare» il periodo 1970-1975 nel contesto di un'esperienza professionale integralmente pertinente di dodici anni posseduta dal ricorrente, alla luce della natura e del livello del posto, mentre, per essere ammessi al concorso relativo allo stesso posto, bastava che una parte dell'esperienza professionale minima richiesta di sette anni fosse pertinente. d) La tesi della Commissione equivale a tenere in non cale sia l'art. 2, 3° comma, della sua decisione 6 giugno 1973, secondo cui l'esperienza professionale viene calcolata a partire dal momento in cui è stato conseguito il primo diploma, sia il sistema stesso di abbuono d'anzianità di scatto istituito da tale decisione. «Neutralizzare» i primi anni di esperienza professionale del ricorrente per quanto concerne il livello delle funzioni da esso espletate è in contraddizione o risulta superfluo rispetto al fatto che il livello del posto ha comportato l'esigenza di un'esperienza professionale di maggior durata. e) Il ricorrente è stato ammesso ad un concorso riguardante posti di categoria A3; orbene, una delle particolari condizioni per l'ammissione a questo concorso consisteva nel possesso di una «lunga» esperienza professionale post-universitaria in relazione al posto scelto dal candidato; uno dei posti scelti dal ricorrente per tale concorso era quello di consigliere presso la direzione generale agricoltura. L'uso di una formula elastica per quanto concerne l'esperienza professionale richiesta, in mancanza di precisazioni in ordine ai criteri adottati dalla commissione giudicatrice, consente di ritenere, alla luce delle condizioni stabilite nell'ambito di altre procedure di assunzione, che la commissione giudicatrice ha considerato necessaria un'esperienza largamente superiore a quella che la Commissione riconosce al ricorrente. f) L'argomento della Commissione fondato sull'assunzione del ricorrente come traduttore di grado LA 7, 3° scatto, e sul suo trasferimento alla direzione generale agricoltura in un posto di grado A 7, 3° scatto, è totalmente privo di pertinenza. L'assunzione come traduttore era stata effettuata sulla base dell'esperienza professionale del ricorrente nel settore linguistico; la trasformazione del contratto di agente temporaneo di grado LA 7, 3° scatto, in quello di agente temporaneo di grado A 7, 3° scatto,. è stata un'operazione di mera regolarizzazione amministrativa, senza riesame dell'inquadramento del ricorrente. In ogni modo, un primo errore non può giustificarne un secondo. g) La Commissione, all'atto della nomina del ricorrente a dipendente in prova, non ha espletato una nuova procedura di inquadramento; il comitato di inquadramento, istituito dall'art. 6 della decisione 6 giugno 1973, non è stato quindi adito e non ha potuto emanare un parere in ordine all'attribuzione dello scatto al ricorrente. La mancata consultazione del comitato di inquadramento costituisce un vizio di procedura che va sanzionato. In realtà, la Commissione si sostituisce al comitato di inquadramento.
paragrafo 4
La Commissione ricorda che, a suo parere, la norma.da applicare nella fattispecie non è l'art. 32 dello statuto e sostiene che, in ogni caso, il ricorrente può comprovare, al massimo, solo un'esperienza professionale di poco più di nove anni.
paragrafo 5
a) Può considerarsi specifica, alla luce della natura e del livello del posto in cui il ricorrente è stato nominato il 1o aprile 1982, solo l'esperienza professionale da lui maturata a partire dalla sua nomina, nel 1975, al posto di esperto fuori ruolo presso il ministero greco del coordinamento. b) Durante il periodo gennaio 1970-giugno 1975, il ricorrente ha effettuato il suo servizio militare per due anni, seguito i corsi della scuola tecnica superiore di ingegneria agraria di Madrid e frequentato l'università di Montpellier I. Orbene, per quanto concerne la durata dell'esperienza professionale, non viene presa necessariamente in considerazione, ai fini della determinazione dello scatto, qualsiasi attività espletata dopo il conseguimento del primo diploma di livello universitario; tale attività viene considerata solo se configura un'esperienza professionale a carattere specifico in riferimento al posto da coprire. D'altro canto, la disposizione secondo la quale l'esperienza professionale viene calcolata a partire dal momento in cui è stato conseguito il primo diploma ha il solo scopo di impedire la presa in considerazione dell'esperienza professionale acquisita prima del conseguimento del diploma. e) Il 26 ottobre 1979, il comitato di inquadramento ha raccomandato un inquadramento del ricorrente nel grado A 7, 3° scatto: non si trattava, nel caso di specie, di un inquadramento in qualità di traduttore, ma bensì di amministratore. Alla data del 1o gennaio 1980, l'esperienza professionale del ricorrente, considerata pertinente in relazione al posto di grado A 7 da esso coperto in quel momento, non è stata quindi giudicata superiore a sette anni. d) Il bando del concorso indetto per la nomina dei capi divisione di cittadinanza greca si limitava, con una formula elastica, a richiedere, da parte dei candidati, una «lunga esperienza professionale». Di fatto, la commissione giudicatrice, tenendo conto in particolare del limite minimo di età fissato nel bando di concorso, ha deciso di ammettere al concorso i candidati in grado di comprovare un'esperienza professionale e/o studi integrativi rispetto al diploma universitario per un totale di dieci anni; nel caso del ricorrente, la commissione giudicatrice, prendendo in considerazione l'esperienza professionale acquisita e gli studi integrativi in relazione ai posti scelti, ha riconosciuto un'esperienza professionale, in senso lato, di dieci e non di dodici anni. Tuttavia, dato che l'esperienza professionale è stata valutata in relazione al posto da coprire, la durata dell'esperienza professionale fissata dalla commissione giudicatrice non può essere trasposta tale e quale per determinare lo scatto da accordare al ricorrente, tenuto conto del posto coperto dal 1o aprile 1982. e) II fatto che la Commissione, in applicazione dell'art. 46 dello statuto, non ha investito della questione il comitato di inquadramento all'atto dell'assunzione del ricorrente come dipendente statutario, anche se, in ipotesi, dovesse essere considerato come un vizio di procedura, non sarebbe però tale da comportare l'annullamento della decisione impugnata: dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che un'irregolarità nella procedura preliminare ad una decisione non può comportare la nullità della decisione stessa se non viene dimostrato che senza tale irregolarità la procedura amministrativa avrebbe potuto comportare un diverso risultato.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale

paragrafo 1
Il ricorrente, con l'avv. Lebrun, e la Commissione, rappresentata dall'avv. Jacob, hanno svolto difese orali e hanno risposto ai quesiti loro rivolti dalla Corte all'udienza del 9 febbraio 1984.
paragrafo 2
Il ricorrente ha fatto rilevare, quanto agli aspetti giuridici, che la Corte, nella sentenza Blomefield del 1o dicembre 1983, ha dichiarato che la decisione della Commissione 6 giugno 1973, direttiva di carattere interno, non può stabilire norme che deroghino allo statuto, nel caso di specie all'art. 32, 2° comma, di questo.
paragrafo 3
Quanto agli elementi di fatto, va constatato che, nel corso del procedimento, la Commissione si è dichiarata disposta a prendere in considerazione, a favore del ricorrente, un'esperienza pertinente complessiva di nove anni e un mese; a quest'ultima dovrebbe aggiungersi, in base all'allegato II della decisione 6 giugno 1973, la durata, di due anni, del servizio militare obbligatorio ditalchè il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato nel grado A 5, 3° scatto. La presa in considerazione del servizio militare per un abbuono di scatti ha lo scopo di mantenere la parità fra dipendenti, in primo luogo fra quelli di sesso femminile e quelli di sesso maschile e, in secondo luogo, fra dipendenti di sesso maschile cittadini di uno stato membro in cui il servizio militare sia obbligatorio e dipendenti di sesso maschile cittadini di altri stati membri in cui non esista il servizio militare obbligatorio; essa mira a neutralizzare lo svantaggio costituito per taluni dipendenti, all'atto dell'assunzione, dal-l'obbligo del servizio militare e, eventualmente, di un servizio militare relativamente lungo.
paragrafo 4
La Commissione ha confermato la sua tesi secondo cui l'ex agente temporaneo nominato dipendente non può invocare il beneficio dell'art. 32 dello statuto.
paragrafo 5
Su richiesta della Corte, la Commissione ha sottoposto a quest'ultima, il 2 maggio 1984, un elenco di oltre un centinaio di dipendenti la cui situazione sarebbe analoga a quella del ricorrente. L'11 maggio 1984, quest'ultimo ha ricordato alla Corte di essere stato nominato dipendente statutario a seguito di un concorso generale mentre, nei casi presentati dalla Commissione, si trattava di operazioni di regolarizzazione svolgentisi, di norma, nell'ambito di procedure di concorso interno; il 17 maggio 1984, la.Commissione ha precisato alla Corte che tutti i casi solleverebbero lo stesso problema giuridico, quello dell'inquadramento di un agente temporaneo nominato dipendente statutario.
paragrafo 6
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 giugno 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1o febbraio 1983, il sig. Angel Angelidis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione di attribuzione dello scatto contenuta negli atti di nomina del ricorrente, in data 4 maggio 1982 e, rispettivamente 14 dicembre 1982, a dipendente in prova e a dipendente di ruolo di grado A 5, quale amministratore principale presso la direzione generale «agricoltura».
punto 2
Risulta dagli atti che il ricorrente veniva assunto in un primo momento, con contratto dell'11 luglio 1979, in qualità di agente temporaneo, come traduttore di grado LA 7, 3° scatto. Con contratto dell' 11 agosto 1980, egli veniva trasferito ad un posto di amministratore presso la DG «agricoltura», sempre in qualità di agente temporaneo, di grado A 7, 3° scatto, mantenendo l'anzianità maturata nel posto precedentemente coperto. Essendo risultato vincitore del concorso COM/A/377, egli veniva nominato, con decisione 4 maggio 1982, dipendente in prova quale amministratore principale di grado A 5, 1o scatto.
punto 3
Il 14 giugno 1982, l'Angelidis presentava.un reclamo, registrato il 5 luglio seguente, diretto ad ottenere un abbuono di anzianità di 48 mesi e quindi l'inquadramento nel grado A 5, 3° scatto. Tale reclamo rimaneva senza risposta. Con decisione 14 dicembre 1982, il ricorrente veniva nominato in ruolo nella stessa funzione e nello stesso grado e scatto.
punto 4
La controversia attiene all'attribuzione dello scatto al ricorrente. L'Angelidis ritiene che, tenuto conto dell'esperienza professionale da lui acquisita anteriormente all'entrata in servizio, gli avrebbe dovuto essere attribuito, all'atto della nomina a dipendente statutario, lo scatto 3 del proprio grado, in forza dell'art. 32, 2° comma, dello statuto e dell'art. 5 della decisione della Commissione 6 giugno 1973, relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione.
punto 5
Il ricorrente chiede che la Corte voglia: a) annullare le decisioni 4 maggio e 14 dicembre 1982, in quanto dispongono nei suoi confronti in ordine all'attribuzione dello scatto e b) dichiarare che gli deve essere attribuito lo scatto 3 del grado A 5.
punto 6
In via principale, la Commissione sostiene che l'art. 32 dello statuto, invocato dal ricorrente, non è pertinente. Tale norma si applicherebbe solo in caso di assunzione; ora, l'Angelidis non sarebbe stato assunto per effetto delle decisioni litigiose in quanto aveva la qualifica di agente temporaneo prima di essere nominato dipendente statutario. Il suo caso dovrebbe quindi essere trattato in analogia all'art. 46 dello statuto, relativo alle promozioni. Orbene, dato il divario esistente fra il grado A 7, 3 ° scatto, in cui era precedentemente inquadrato il ricorrente, e il grado A 5, l'Angelidis potrebbe ottenere solo il primo scatto del suo nuovo grado.
punto 7
In subordine, la Commissione fa valere che, anche se la nomina al grado A 5 dovesse essere qualificata come assunzione, il ricorrente non soddisferebbe le condizioni fissate dalla decisione 6 giugno 1973, non essendo sufficientemente ampia la durata della sua esperienza professionale. La Commissione avrebbe già riconosciuto all'interessato un'esperienza professionale di sette anni che figurava fra i requisiti di partecipazione al concorso COM/A/337. Ora, la tabella allegata alla decisione 6 giugno 1973 ricollegherebbe l'abbuono di anzianità ad una esperienza professionale superiore a otto anni.
punto 8
Gli argomenti addotti dalle parti rendono necessaria una delimitazione degli ambiti di applicazione rispettivi dell'art. 32, relativo all'assunzione, e dell'art. 46, relativo alla determinazione dello scatto in caso di promozione ad un grado superiore.
punto 9
A norma dell'art. 32, 1o comma, «il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado». Il secondo comma prosegue: «tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di scatto in tale grado», con un limite di 48 mesi, ossia due scatti, nel grado di cui trattasi.
punto 10
Ai sensi dell'art. 46, I o comma, «il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado», restando inteso che, in base al 3° comma dello stesso articolo, il dipendente nominato in un grado superiore viene sempre inquadrato almeno nel primo scatto di tale grado.
punto 11
Le norme in materia di promozioni, di cui fa parte l'art. 46, considerate sia nella loro formulazione che nel loro contesto, mirano a disciplinare la progressione di carriera, nelle categorie o quadri rispettivi, di dipendenti delle Comunità che, al momento della promozione, hanno già la qualifica di dipendenti di ruolo. Tali norme non si attagliano quindi al caso di un dipendente che, dopo un periodo di servizio in qualità di agente temporaneo, ottenga, a seguito di un concorso generale, la prima nomina definitiva nell'amministrazione della Comunità dopo la fine del periodo di prova regolamentare.
punto 12
Invece, la situazione del ricorrente rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 32, il cui scopo consiste appunto nel disciplinare la posizione del dipendente ammesso per la prima volta a far parte del personale statutario della Comunità a seguito di una procedura di assunzione, che è normalmente quella del concorso.
punto 13
Ne consegue che la Commissione, al momento di procedere alla nomina del ricorrente a seguito del concorso, doveva esaminare la possibilità di un eventuale abbuono di scatto in forza dell'art. 32, 2° comma, alla luce dei criteri precisati nella sua decisione del 6 giugno 1973. Avendo applicato l'art. 46 alla determinazione dello scatto del ricorrente nel grado che gli spettava, la Commissione non ha potuto esaminare il problema dell'eventuale presa in considerazione dei precedenti professionali dell'interessato in forza delle citate disposizioni. Vanno pertanto annullate le decisioni 4 maggio e 14 dicembre 1982, in quanto dispongono in ordine all'attribuzione dello scatto al ricorrente.
punto 14
Tuttavia, il ricorrente chiede altresì alla Corte di dichiarare che gli dev'essere attribuito lo scatto 3° del grado A 5.
punto 15
Tale domanda accessoria è irricevibile in quanto eccede l'ambito del potere di controllo giurisdizionale attribuito alla Corte, in fatto di controversie del personale, dai trattati e dal disposto dell'art. 91, n. 1, dello statuto.
punto 16
Come la Corte ha avuto occasione di mettere in rilievo nella sentenza 1o dicembre 1983 (causa 190/82, Blomefield, Racc. pag. 3981) l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale, nell'ambito definito dall'art. 32, 2° comma, al fine di valutare le precedenti esperienze professionali della persona ammessa alla qualifica di dipendente statutario, per quanto concerne tanto la natura e la durata di queste quanto la relazione più o meno stretta che esse possono avere con le esigenze del posto da coprire.
punto 17
Nel caso di specie, spetterà alla Commissione riesaminare la situazione del ricorrente applicando i criteri determinati dall'art. 32 dello statuto e dalla decisione 6 giugno 1973, al fine di adottare la decisione sull'attribuzione dello scatto al ricorrente.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 19
Poiché la Commissione è rimasta soccombente nella parte essenziale dei mezzi da essa dedotti, le spese vanno poste a šuo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce : 1o Le decisioni della Commissione 4 maggio 1982, relativa alla nomina del ricorrente a dipendente in prova nel grado A 5, I o scatto, e 14 dicembre 1982, relativa alla nomina in ruolo del ricorrente nella stessa funzione, sono annullate nella parte attinente all'attribuzione dello scatto. 2° Per il resto, il ricorso è respinto. 3° La Commissione è condannata alle spese.

Firme

Bahlmann Pescatore Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1984. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della seconda sezione K. Bahlmann

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze