Sez. 5 - , Sentenza n. 5765 del 09/03/2018 (Rv. 647280 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 – Immobile comunale locato di edilizia residenziale Applicabilità - Esclusione – Violazione dell'art. 3 Cost. – Manifesta infondatezza - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, interpretato nel senso che la relativa esenzione non spetta per gli immobili comunali destinati ad edilizia residenziale pubblica concessi in locazione, in quanto non impiegati direttamente dall'ente per lo svolgimento di compiti istituzionali, poiché, da un lato, non è configurabile una disparità di trattamento con gli IACP, con riferimento ai tributi maturati fino al 31 dicembre 2007, per i quali detti istituti non possono godere dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. n. 93 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 126 del 2008), e, da un altro, non sussiste violazione del principio di ragionevolezza per la discriminazione fondata su profili soggettivi, rispetto agli immobili destinati alle medesime attività e non locati, trattandosi di situazioni non comparabili e, pertanto, disciplinate diversamente dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità concessa allo stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)