Sez. U, Sentenza n. 28160 del 26/11/2008 (Rv. 605542 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta locale sugli immobili (ICI) - Immobili degli IACP - Esenzione "ex" art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Esclusione - Ragioni - Riduzione di imposta ex art. 8, comma 4, d.lgs n. 504 del 1992 - Spettanza - Art. 1, d.l. n. 93 del 2008 - Esenzione totale - Configurabilità - Sussistenza - A partire dal 1 gennaio 2008.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, non spetta agli immobili degli IACP l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, che esige la duplice condizione - insussistente per questa categoria di beni - dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Gli immobili medesimi possono, invece, beneficiare della riduzione di imposta, prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo decreto. Per effetto, poi, della disposizione di cui all'art. 1, comma 3, d.l. n. 93 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati, per i tributi maturati a partire dal 1 gennaio 2008, potranno godere della totale esenzione dall'imposta comunale in esame.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)