Sez. 3, Sentenza n. 1792 del 12/06/1971 (Rv. 352299 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RAPPRESENTANTE - PERSONA INCARICATA DEL RICEVIMENTO - EQUIVALENZA - OBBLIGO DI RICERCARE PER PRIMO IL RAPPRESENTANTE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RAPPRESENTANTE - PERSONA INCARICATA DEL RICEVIMENTO - EQUIVALENZA - OBBLIGO DI RICERCARE PER PRIMO IL RAPPRESENTANTE - INSUSSISTENZA.*
Dalla formulazione dell'art 145 cod proc civ risulta che il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell'atto da notificare, sullo stesso piano, sicche colui che esegue la notifica puo rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro di essi senza aver l'Obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante e senza che la facolta di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)