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Sez. 3, Sentenza n. 1792 del 12/06/1971 (Rv. 352299 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RAPPRESENTANTE - PERSONA INCARICATA DEL RICEVIMENTO - EQUIVALENZA - OBBLIGO DI RICERCARE PER PRIMO IL RAPPRESENTANTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352299-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RAPPRESENTANTE - PERSONA INCARICATA DEL RICEVIMENTO - EQUIVALENZA - OBBLIGO DI RICERCARE PER PRIMO IL RAPPRESENTANTE - INSUSSISTENZA.*

Dalla formulazione dell'art 145 cod proc civ risulta che il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell'atto da notificare, sullo stesso piano, sicche colui che esegue la notifica puo rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro di essi senza aver l'Obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante e senza che la facolta di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)