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Sez. 3, Sentenza n. 3979 del 03/07/1982 (Rv. 421931 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RAPPRESENTANTE - PERSONA INCARICATA DEL RICEVIMENTO - EQUIVALENZA - OBBLIGO DI RICERCARE PER PRIMO IL RAPPRESENTANTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421931-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RAPPRESENTANTE - PERSONA INCARICATA DEL RICEVIMENTO - EQUIVALENZA - OBBLIGO DI RICERCARE PER PRIMO IL RAPPRESENTANTE - INSUSSISTENZA.*

Dalla formulazione dell'art. 145 cod. proc. civ. risulta che il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell'atto da notificare, sullo stesso piano, sicché colui che esegue la notifica può rivolgersi indifferentemente all'uno od all'altro di essi, senza avere l'Obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante e senza che la facoltà di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche. (Conf 1792/71, mass n 352299).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)