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Sez. 2, Sentenza n. 3353 del 26/09/1985 Cc. (dep. 08/10/1985) Rv. 170607 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - SENTENZA CHE APPLICA UNICAMENTE UNA MISURA DI SICUREZZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170607-01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - SENTENZA CHE APPLICA UNICAMENTE UNA MISURA DI SICUREZZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso sentenza che disponga unicamente l'applicazione di una misura di sicurezza, dovendo in tal caso l'impugnazione proporsi, ai sensi degli artt. 212 e 640 cod. proc. pen., alla Corte di appello quale magistratura di sorveglianza, anche se la misura sia stata applicata da un giudice di appello (nella specie, Sezione istruttoria). (Conf mass n 145984).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 640

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)