Sez. 1, Sentenza n. 282 del 06/02/1990 Cc. (dep. 19/03/1990) Rv. 183759 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - PROSCIOGLIMENTO ACCOMPAGNATO DA MISURA DI SICUREZZA - RIMEDI ESPERIBILI.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - PROSCIOGLIMENTO ACCOMPAGNATO DA MISURA DI SICUREZZA - RIMEDI ESPERIBILI.*
Anche nei riguardi delle sentenze istruttorie di proscioglimento applicative di misure di sicurezza è applicabile l'art. 212 cod. proc. pen.. ne consegue che avverso di esse non è mai proponibile ricorso per Cassazione, bensì, secondo la natura delle doglianze e delle richieste, l'appello istruttorio ordinario oppure il ricorso alla Corte di appello in Sede di sorveglianza, e quindi, dopo la sostituzione dell'art. 70 legge 26 luglio 1975 n. 354 ad opera dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1986 n. 563, al tribunale di sorveglianza. Il primo rimedio è dato allorquando si esprimono censure, oltre che per la misura di sicurezza, anche per altre parti della sentenza impugnata implicanti il controllo del giudice "ad quem" sulle Disposizioni penali. Il secondo rimedio è dato allorquando le censure vengano mosse unicamente per quanto concerne la misura di sicurezza. (V mass n 174257; (V mass n 170607; (V mass n 099504).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)