Sez. 4, Sentenza n. 4842 del 02/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229368 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Uso di gruppo - Acquisto della sostanza stupefacente da parte di uno dei componenti del gruppo - Rilevanza solo amministrativa - Condizioni - Mandato preventivo all'acquisto - Necessità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Per poter ritenere la ricorrenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e non del reato previsto dall'art. 73 dello stesso d.P.R., nel caso in cui solo alcuni dei componenti del "gruppo" acquistano la sostanza "per conto degli altri" e poi procedono alla materiale suddivisione della stessa, è assolutamente necessario che gli acquirenti abbiano agito sulla base di un "mandato" ricevuto dagli altri. Solo in tale evenienza potrebbe legittimamente ritenersi che tutti gli appartenenti al gruppo, proprio per effetto del mandato conferito (cfr. artt. 1388 e 1706 del codice civile), abbiano acquisito la disponibilità pro quota della sostanza, con l'effetto che la successiva ripartizione per l'uso in comune finirebbe con l'essere penalmente non significativa.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)