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Sez. 4, Sentenza n. 12001 del 11/05/2000 Ud. (dep. 22/11/2000) Rv. 217893 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Uso personale - Acquisto e detenzione anche nell'interesse di terzi - Rilevanza penale - Esclusione - Presupposti.
Stato
decisa il 2000-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217893-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Per la sussistenza del c.d. consumo di gruppo di sostanza stupefacente occorre che la sostanza venga acquisita da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti, di talché possa affermarsi che l'acquirente agisca come "longa manus" degli altri e che il successivo frazionamento della sostanza acquisita sia solo una operazione materiale di divisione senza trasferimento dall'uno all'altro di valore.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)