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Sez. 2, Sentenza n. 5480 del 16/05/1991 (Rv. 472191 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per eccessiva onerosità - In genere | Vendita con effetti reale immediati - Differimento della stipulazione dell'atto pubblico - Inapplicabilità della risoluzione.
Stato
decisa il 1991-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472191-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per eccessiva onerosità - In genere

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta che riguarda, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. esclusivamente i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, ove la prestazione non ancora adempiuta da una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa, non può trovare applicazione nell'ipotesi di vendita con efficacia reale immediata, ancorché le parti abbiano differito ad un momento ulteriore la stipula dell'atto notarile di vendita, inteso nella funzione meramente riproduttiva della preesistente scrittura privata, allo scopo di soddisfare le esigenze della pubblicità attraverso la trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)