Sez. 2, Sentenza n. 1371 del 18/02/1999 (Rv. 523347 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE | Contratto ad esecuzione differita dell' intera prestazione o di una parte economicamente rilevante di essa - Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta - Operatività - Condizioni - Sussistenza di un contratto ad efficacia meramente obbligatoria - Necessità.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta può esser pronunciata anche per contratti ad esecuzione differita dell' intera prestazione o di una parte economicamente rilevante di essa, sempre che fra il momento della conclusione e quello dell' esecuzione si siano verificati avvenimenti straordinari o imprevedibili tali da rendere l'adempimento della prestazione, in tutto o in parte, ancora dovuta, eccessivamente oneroso per uno dei contraenti. Tale causa di scioglimento, tuttavia, è invocabile per il contratto di compravendita ad efficacia obbligatoria (nel quale, cioè, per il verificarsi dell'effetto traslativo, non basta il semplice consenso, occorrendo, altresì, il verificarsi di un ulteriore fatto, come la specificazione, per la vendita di cose indicate solo nel genere, o l' acquisto da parte del venditore, per la vendita di cose altrui) e non invece per la vendita con effetti reali immediati, nella quale la prestazione del venditore si intende eseguita al momento dela manifestazione del consenso, senza che rilevi in contrario il pattuito differimento della materiale consegna della cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)