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Sez. L, Sentenza n. 23543 del 03/11/2006 (Rv. 592825 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Facoltà di derogare alla legge - Fondamento - Discrezionalità del giudice ex art. 151 cod.proc.civ. - Fattispecie concernente notificazione nelle forme della consuetudine diplomatica.
Stato
decisa il 2006-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592825-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Nel diritto processuale civile, le cui fonti sono costituite dal codice di procedura civile, dalle leggi speciali e dai principi fondamentali indicati nella Costituzione, gli atti amministrativi che sogliono disciplinare il rito nei suoi aspetti organizzativi e le consuetudini valgono solo se richiamati dalla legge; in particolare, quanto alle notificazioni, la facoltà di derogare alla legge è attribuita alla discrezionalità del giudice dall'art. 151 cod.proc.civ. che, con riferimento all'avviso di ricevimento, ne facoltizza la richiesta "quando lo consigliano circostanze particolari". (Principio affermato in fattispecie in cui la ricorrente invocava le circolari ministeriali in materia di prassi diplomatica delle notificazioni e l'art. 142 cod.proc.civ., asserendo trattarsi di notificazione all'estero in controversia in cui l'Ambasciata, convenuta in giudizio per differenze retributive, aveva rifiutato la notifica nelle forme del codice di rito italiano, sicché la notifica dell'atto introduttivo era avvenuta con le forme della consuetudine diplomatica. La S.C. ha ritenuto che la notificazione, nelle forme della consuetudine diplomatica, fosse stata autorizzata dal giudice ex art. 151 cod.proc.civ. e regolarmente effettuata nelle forme a suo tempo volute dalla parte convenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)