Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008 (Rv. 602450 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE | Ricorso per cassazione ed avviso di fissazione dell'udienza di trattazione - Notificazione a mezzo "fax" - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE
La notifica del ricorso per cassazione, e dell'avviso di fissazione della relativa udienza di trattazione, mediante utilizzo del "fax", previa autorizzazione in tal senso da parte del primo presidente della Corte di cassazione, trova giustificazione nella previsione dell'art. 151 cod. proc. civ., che consente di autorizzare la notifica in un "modo diverso da quello stabilito dalla legge" quando sussistano esigenze di particolare celerità (nella specie, da ravvisarsi nella necessità di decidere il ricorso entro un termine, ristretto, che rispetti quello, non dilazionabile, stabilito dall'art. 61 Cost. per lo svolgimento della consultazione elettorale), là dove l'idoneità dello strumento del "fax" a costituire, in via di principio, un'adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, è desumibile dall'opzione effettuata dallo stesso legislatore nell'introdurre una siffatta previsione - sia pure in riferimento a fattispecie specifiche di comunicazione - nell'ultimo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs n. 40 del 2006.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 151, Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)