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Sez. 2, Sentenza n. 966 del 29/03/1968 (Rv. 332347 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE -ECCEZIONE- PROPONIBILITA IN APPELLO - LIMITI - ECCEZIONE SOLLEVATA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE DI SECONDO GRADO - OMESSO ESAME - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332347-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE -ECCEZIONE- PROPONIBILITA IN APPELLO - LIMITI - ECCEZIONE SOLLEVATA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE DI SECONDO GRADO - OMESSO ESAME - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE.*

L'eccezione di usucapione, al pari di quella di prescrizione, puo essere proposta, per la prima volta, nel giudizio di appello, ma la sua proposizione trova un limite temporale invalicabile nel provvedimento di rimessione della causa al collegio da parte dell'istruttore. Non ricorre, pertanto, il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, qualora il giudice di appello abbia omesso di prendere in esame l'eccezione di usucapione sollevata con la comparsa conclusionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)