diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 23/05/1981 (Rv. 413976 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RIMESSIONE DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA - CONCLUSIONI ED ECCEZIONI FORMULATE PER LA PRIMA VOLTA NELLA PRIMA COMPARSA CONCLUSIONALE - ESAMINABILITA DA PARTE DEL COLLEGIO.*
Stato
decisa il 1981-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413976-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RIMESSIONE DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA - CONCLUSIONI ED ECCEZIONI FORMULATE PER LA PRIMA VOLTA NELLA PRIMA COMPARSA CONCLUSIONALE - ESAMINABILITA DA PARTE DEL COLLEGIO.*

Il collegio, al quale la causa sia nuovamente ritornata per la decisione dopo essere stata rimessa all'istruttore per l'espletamento di ulteriori incombenti, puo esaminare le conclusioni e le eccezioni formulate per la prima volta nella prima comparsa conclusionale, le quali, inefficaci in occasione della precedente rimessione della causa al collegio, hanno successivamente acquistato tale efficacia, confluendo nelle altre conclusioni antecedentemente assunte dalla parte. (nella specie, enunciando tale principio, la suprema Corte ha reputato ammissibile l'esame, compiuto dal giudice del merito, della eccezione di usucapione formulata per la prima volta nella prima comparsa conclusionale). (V 966/68, mass n 332347).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)