Sez. 5, Sentenza n. 5087 del 15/03/1999 Ud. (dep. 21/04/1999) Rv. 213193 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Eccezione relativa alla costituzione della parte civile - Omessa statuizione e motivazione da parte del giudice di secondo grado - Invalidità - Esclusione - Fondamento.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ
Non comporta nullità della sentenza la mancata manifestazione in dispositivo della decisione su di una questione preliminare o incidentale. Invero, in base a quanto stabilisce l'art. 546 comma terzo cod. proc. pen., la sentenza è nulla per omessa pronuncia solo quando il dispositivo sia mancante o incompleto in alcuno dei suoi elementi essenziali. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva sostenuto la nullità della sentenza di secondo grado per omessa statuizione e motivazione sull'eccezione di decadenza della parte civile per difetto di forma dell'atto costitutivo, dedotta nella udienza dibattimentale di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)