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Sez. 5, Sentenza n. 24246 del 18/11/2011 (Rv. 620261 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Dividendi azionari dovuti da società italiana a soggetto residente in Svizzera - Ritenuta d'imposta - Applicazione dell'aliquota prevista (quindici per cento) dalla Convenzione del 9 marzo 1976 contro le doppie imposizioni tra Repubblica italiana e Confederazione elvetica ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 943 del 1978 - Presupposti - Prova dell'assolvimento degli obblighi fiscali nello stato estero - Necessità - Esclusione - Stabile organizzazione nel paese di residenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620261-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI

In tema di imposte sui dividendi azionari, l'art. 10 della Convenzione italo-svizzera, contro le doppie imposizioni, stipulata il 9 marzo 1976 ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 23 dicembre 1978, n. 943, prevede una competenza impositiva dello Stato in cui essi vengano corrisposti, concorrente con quella principale dello Stato di residenza del percipiente, con il limite dell'aliquota massima del quindici per cento. Al riguardo, deve ritenersi, in forza della disposizione dell'art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che la disciplina di cui all'art. 27 del medesimo decreto non trovi applicazione in materia, onde la minore imposta prevista dalla norma convenzionale è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta. Ove, peraltro, l'impresa abbia stabile organizzazione nel paese di residenza, i dividendi sono soggetti per intero ad imposta secondo la legge nazionale, in virtù dell'art. 10, comma quarto, della suddetta convenzione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)