Sez. 1, Sentenza n. 12458 del 10/11/1999 (Rv. 530997 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Convenzione Italia - Usa ratificata con legge 763/85 - Dividendi liquidati da società italiana a beneficiario residente negli Stati Uniti - Imposta imponibile - Misura del 15% - Configurabilità - Misura del 32, 4% - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
Per effetto della Convenzione bilaterale Italia - Usa firmata a Roma il 17 aprile 1984 e ratificata con legge 763/85 (ed atteso l'espresso richiamo agli accordi internazionali di cui all'art. 75 del d.P.R. 600/73), i dividendi pagati da una società residente in Italia ad un soggetto residente negli Stati Uniti sono imponibili in Italia nella misura del 15% del loro ammontare lordo, e non anche del 32, 4%, non trovando, nella specie, applicazione la norma di cui all'art. 27 del citato d.P.R. 600/73.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75, Legge 11/12/1985 num. 763
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)