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Sez. L, Sentenza n. 9227 del 12/12/1987 (Rv. 456439 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - EFFICACIA IN ORDINE AI CRITERI DI INQUADRAMENTO - LIMITAZIONE DELLA PRETESA DEL DIPENDENTE AD UN DETERMINATO LIVELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456439-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - EFFICACIA IN ORDINE AI CRITERI DI INQUADRAMENTO - LIMITAZIONE DELLA PRETESA DEL DIPENDENTE AD UN DETERMINATO LIVELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'efficacia dei contratti aziendali, di natura pari a quella dei contratti collettivi, anche in ordine ai criteri di inquadramento del personale, non può limitare la pretesa del singolo lavoratore di vedersi attribuire, particolarmente ed individualmente, un determinato livello (o categoria, o qualifica, ecc.), quando la applicazione pratica di tale normativa, nei suoi confronti, non sia ritenuta dall'interessato rispondente alle proprie effettive mansioni, e pertanto non attuativa dell'interpretazione convenuta in Sede aziendale, e neppure di quella generale sulla Determinazione dell'inquadramento del personale. (V 4210/86, mass n 446987; (V 1035/82, mass n 418899; (V 1035/82, mass n 418900).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2081, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)