Sez. L, Sentenza n. 1035 del 18/02/1982 (Rv. 418899 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN ATTUAZIONE DI NORMATIVE COLLETTIVE NAZIONALI - CARATTERE VINCOLANTE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN ATTUAZIONE DI NORMATIVE COLLETTIVE NAZIONALI - CARATTERE VINCOLANTE - LIMITI.*
I contratti di lavoro aziendali - alla cui stipulazione è legittimata ogni organizzazione sindacale operante nell'azienda, purché non simulata (art. 17 legge 20 maggio 1970 n. 300) - hanno la natura e l'efficacia dei contratti collettivi. In conseguenza, anche le normative generali ed astratte, contenute in contratti stipulati in Sede aziendale, le quali individuino i livelli di inquadramento del personale in attuazione di normative collettive nazionali, vincolano tutti i dipendenti - per la relativa iscrizione al Sindacato stipulante - circa il rispetto e l'applicazione della Determinazione delle attribuzioni e degli inquadramenti concordati, rimanendo, peraltro, sempre libera ed inalterata la pretesa del singolo lavoratore di vedersi concretamente ed individualmente riconosciuto un particolare livello, qualora l'applicazione pratica della normativa aziendale nei propri confronti, pur se dipendente da una connessa valutazione compiuta in contraddittorio fra l'impresa ed il Sindacato, non sia ritenuta da esso interessato rispondente alle proprie effettive mansioni e perciò neppure attuativa dell'esatta interpretazione della normativa generale sulla Determinazione dei livelli del personale. (V 2018/78, mass n 391378; (V 233/78, mass n 389517).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2081
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)