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Sez. 1, Sentenza n. 993 del 04/02/1987 (Rv. 450604 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - TACITA - NOTIFICAZIONE IN FORMA ESECUTIVA DELLA SENTENZA AD ISTANZA DELLA PARTE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE - RICHIESTA DELLE SPESE LIQUIDATE A PROPRIO FAVORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450604-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - TACITA - NOTIFICAZIONE IN FORMA ESECUTIVA DELLA SENTENZA AD ISTANZA DELLA PARTE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE - RICHIESTA DELLE SPESE LIQUIDATE A PROPRIO FAVORE - IRRILEVANZA.*

La notificazione della sentenza ad istanza della parte parzialmente soccombente, anche se eseguita in Forma esecutiva ed anche se accompagnata, senza alcuna riserva, della richiesta delle spese liquidate a proprio favore, non importa acquiescenza alla sentenza medesima, in quanto l'esecuzione della sentenza e la Mancanza di riserve non rappresentano, di per se, Atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge, cioè non dimostrano in modo univoco che la parte parzialmente soccombente, abbia rinunciato a conseguire il pieno accoglimento delle sue domande ed eccezioni. (Conf 5245/83, mass n 430124; (Conf 116/82, mass n 417807; (Conf 1457/64, mass n 302037).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)