diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4895 del 09/08/1988 (Rv. 459713 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - TACITA - NOTIFICAZIONE IN FORMA ESECUTIVA DELLA SENTENZA ED ISTANZA SULLA PARTE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459713-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - TACITA - NOTIFICAZIONE IN FORMA ESECUTIVA DELLA SENTENZA ED ISTANZA SULLA PARTE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La notificazione della sentenza (o del solo dispositivo nelle cause soggette al rito del lavoro) ad opera della parte parzialmente soccombente, senza espressa riserva di gravame, non importa di per sè acquiescenza alla decisione, con conseguente improponibilità della successiva impugnazione ai sensi dell'art. 329, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di iniziativa diretta non allo scopo di manifestare alla controparte la volontà di accettazione della sentenza (o del dispositivo), bensì al diverso fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione, nel caso di notifica della sentenza (o di poter utilizzare il dispositivo, parzialmente favorevole al notificante, come titolo esecutivo autonomo, nel caso di notifica del solo dispositivo). (V 269/85, mass n 438493; (Conf 993/87, mass n 450604; (Conf 5245/83, mass n 430124; (Conf 116/82, mass n 417807; (Conf 1457/64, mass n 302067).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)