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Sez. L, Sentenza n. 5860 del 03/11/1980 (Rv. 409674 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - MODIFICAZIONI IN PEJUS DEI PATTI CONTRATTUALI - NULLITA DETTATA PER IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - APPLICABILITA AL RAPPORTO DI AGENZIA - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO DELLE CONTROVERSIE NASCENTI DAL CONTRATTO DI AGENZIA AL NUOVO RITO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409674-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - MODIFICAZIONI IN PEJUS DEI PATTI CONTRATTUALI - NULLITA DETTATA PER IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - APPLICABILITA AL RAPPORTO DI AGENZIA - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO DELLE CONTROVERSIE NASCENTI DAL CONTRATTO DI AGENZIA AL NUOVO RITO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*

L'assoggettamento delle controversie nascenti dal contratto di Agenzia alle medesime norme processuali dettate per quelle derivanti dal contratto di lavoro subordinato non comporta alcuna equiparazione fra i due contratti con la conseguenza che il principio della nullita delle modifiche in pejus dei patti contrattuali valido per il contratto di lavoro non e applicabile a quello di Agenzia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)